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DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2024, n. 153“Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico".
Gazzetta Ufficiale: n. 244 del 17 ottobre 2024.
Validità: dal 18 ottobre 2024.
Alle istanze presentate dopo tale data dovrà essere applicata la normativa così riformata.
Si segnalano le modifiche apportate (art. 1) al DL Ambiente all'art 19 del TUA (modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità) che si sostanziano in questi punti:
1) Richiesta integrazioni e adozione del provvedimento di verifica: Il testo prevede che successivamente alla scadenza del termine per il ricevimento delle osservazioni (30 giorni) l'autorità competente possa: - richiedere integrazioni: la richiesta deve essere fatta entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il ricevimento delle osservazioni e viene assegnato al proponente un termine non superiore a 30 giorni per la risposta. Qualora il proponente non risponda nei termini si procede all'archiviazione.
L'adozione del provvedimento di verifica deve avvenire entro 45 giorni dal deposito delle integrazioni; - non richiedere integrazioni: l'Autorità competente adotta il provvedimento di verifica entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine per il ricevimento delle osservazioni.
Rimane salva la facoltà da parte dell'autorità competente di prorogare il termine per l'adozione del provvedimento di verifica per un periodo non superiore a 20 giorni.
2) Introduzione del termine di efficacia del provvedimento di verifica di assoggettabilità: il provvedimento di verifica di assoggettabilità ha efficacia comunque non inferiore a 5 anni definita nel provvedimento di verifica, anche sulla base di una proposta formulata dal proponente
3) Istanza di proroga del provvedimento di verifica: il testo indica la necessità che l'istanza di proroga del provvedimento di verifica debba essere "corredato di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute".
Archiviazione : a seguito di richiesta integrazioni (termine massimo di 20 giorni) qualora la documentazione presentata non fosse completa si procede con l'archiviazione dell'istanza.
Il DL è passibile di modifiche con la sua conversione in Legge e ad oggi è vigente.
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