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Decreto 30 marzo 2015 n. 52

 
 
 
 
 
 
 

Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

 

 

Decreto Ministeriale 52/2015 Criteri Territoriali

La tabella allegata individua dei criteri localizzativi di cui al Dm 52/2015 - Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a VIA - al fine dell'applicazione della riduzione delle soglie dimensionali di assoggettamento a verifica di esclusione della VIA dei progetti dell'allegato IV del D.lgs 152/2006.


Si precisa che i criteri localizzativi territoriali prevedono ambiti di applicazione non sempre omogenei per tutte le categorie d'opera. Si rimanda pertanto all'allegata tabella sinottica per l'interpretazione dei criteri di riduzione e il relativo ambito di applicazione.

Al fine di verificare la sussistenza del cumulo con gli altri progetti (punto 4.1 delle Linee Guida) ogni singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Per l'accertamento della riduzione delle soglie si raccomanda una verifica presso i competenti uffici per il reperimento delle informazioni.

Sono esclusi dall'applicazione del criterio del cumulo con altri progetti gli interventi già previsti in Piani o Programmi sottoposti a procedura di VAS o per i quali la procedura di verifica sia stata integrata nella procedura di VAS.

Si ricorda che la riduzione del 50% delle soglie, qualora sussista almeno una delle condizioni localizzative (vulnerabilità territoriale o cumulo con altri impianti), si applica a partire dal 26 aprile 2015 e a tutti i progetti per i quali la procedura autorizzativa è in corso (art. 4 Dm 52/2015).

Sono altresì soggetti al dimezzamento delle soglie anche i processi produttivi sottoposti a normativa per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (art. 8 del D.lgs. 334/1999).

Con questo decreto si chiude la procedura di infrazione. Per chiarimenti consultare il sito del Ministero: Risposta ai chiarimenti del 01/07/2015.

 

 

 

Relativamente alle zone naturali protette ai sensi della L.r. 394/1991 nulla è cambiato rispetto alle precedenti disposizioni normative che prevedono una riduzione delle soglie al 50% e l'assoggettamento a procedura di VIA (art. 6, comma 6, lettera b) del D.lgs 152/2006).

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

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